DENUNCIA DI NASCITA
DENUNCIA DI NASCITA
Chi può effettuare la denuncia
- uno dei genitori, se
legittimamente coniugati
- entrambi se non coniugati
- il solo genitore che
riconosce il figlio
Se i genitori hanno un'età inferiore ai 16 anni devono avere
l'autorizzazione del giudice tutelare.
Entro quanti tempo effettuare la denuncia
- Entro i 3 giorni successivi
alla data di nascita se la denuncia è fatta direttamente in ospedale
- Entro i 10 giorni
successivi alla data di nascita se la denuncia viene fatta presso
l'anagrafe di nascita o di residenza . Se il 10° giorno è festivo la
denuncia può essere effettuata il giorno successivo.
Documentazione
- attestazione rilasciata
dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
- dichiarazione sostitutiva
di avvenuto parto per chi non ha ricevuto assistenza sanitaria
- documento di identità del o
dei dichiaranti.
Dove
- Anagrafe - Stato Civile del
Comune dove è avvenuta la nascita
- Nell'ospedale dove è
avvenuto il parto.
- Nel comune di residenza dei
genitori. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può
essere resa indifferentemente in uno dei due comuni. E' necessario inoltre
che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei
genitori.
L'iscrizione anagrafica del figlio viene
sempre effettuata presso il comune di residenza della madre.
Scelta del doppio cognome. Sentenza della Corte Costituzionale 286/2016. Se i genitori intendono
di comune accordo attribuire al neonato o alla neonata ambedue i loro cognomi (cognome materno in aggiunta al cognome paterno) possono farlo
presentandosi insieme all'ufficio per fare la richiesta contestualmente alla
denuncia di nascita. Senza questa specifica richiesta, al bambino o alla
bambina sarà attribuito il solo cognome paterno. Si precisa che, nel caso sia
un unico genitore a fare il riconoscimento al momento della denuncia di nascita
il cognome attribuito sarà quello di questo genitore. MODELLO PER LA SCELTA DEL
DOPPIO COGNOME
Figlio nato da genitori
entrambi stranieri. Si applica, per la determinazione del cognome e del nome del neonato, la
legge nazionale del soggetto, ai sensi dell’art. 24 della L. 218/1995.
Casi particolari
- nel caso di bimbo nato
morto, la dichiarazione va fatta esclusivamente al comune di nascita;
- nel caso di bimbo nato
vivo, ma morto prima della registrazione della nascita, la dichiarazione
va fatta al esclusivamente comune di nascita;
- nel caso di bimbo nato in
Italia da genitori stranieri residenti all'estero, la dichiarazione può
essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di
nascita;
- nel caso di bimbo nato in
Italia da genitori italiani residenti all'estero, la dichiarazione può
essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di
nascita.
LINK:
MODELLO PER LA SCELTA DEL DOPPIO COGNOME